Statuto
STATUTO SEZIONALE
I N D I C E
CAPO III – PRESIDENTE
Art. 25 (Compiti del Presidente)
CAPO IV – TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 26 (Compiti del Tesoriere)
Art. 27 (Compiti del Segretario)
CAPO V – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 28 (Composizione e durata)
TITOLO IV
CARICHE SOCIALI
Art. 29 (Condizioni di eleggibilità)
TITOLO V
COMMISSIONI E GRUPPI
Art. 30 (Commissioni e Gruppi)
TITOLO VI
SOTTOSEZIONI
Art. 31 (Costituzione)
TITOLO VII
PATRIMONIO
Art. 32 (Patrimonio)
TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE
Art. 33 (Esercizio sociale)
TITOLO IX
CONTROVERSIE
Art. 34 (Tentativo di conciliazione).
Art. 35 (Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano)
TITOLO I –
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 (Denominazione e durata)
Art. 2 (Natura)
SCOPI E FUNZIONI
Art. 3 (Scopi)
Art. 4 (Locali sede)
TITOLO II SOCI
Art. 5 (Soci)
Art. 6 (Ammissione)
Art. 7 (Quota associativa)
Art. 8 (Durata)
Art. 9 (Diritti e doveri)
Art. 10 (Dimissioni)
Art. 11 ( Perdita della qualità di socio)
Art. 12 (Sanzioni disciplinari)
Art. 13 (Ricorsi)
TITOLO III SEZIONE
Art. 14 (Organi della Sezione)
Art. 15 (cariche sociali e delibere)
CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 16 (Assemblea)
Art. 17 (Convocazione)
Art. 18 (Partecipazione)
Art. 19 (Presidente e Segretario
dell’Assemblea)
Art. 20 (Deliberazioni)
CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 21(Composizione e funzioni)
Art. 22 (Durata e scioglimento)
Art. 23 (Convocazione)
Art. 24 (Modalità di convocazione –
Deliberazioni)
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 E’ costituita, con sede legale in Cefalù, vicolo alle falde n. 4, l’associazione denominata
“CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Cefalù.” con sigla “CAI – Sezione di Cefalù”,
L’associazione si riconosce pienamente nella preesistente associazione costituita come sottosezione delC.A.I. di Palermo nel 1980 e riconosciuta come sezione autonoma del C.A.I.
il 01 gennaio 2005
L’associazione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, è soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.
Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano, Regione Sicilia.
L’associazione ha durata illimitata.
L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre .
Art. 2 L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed
improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.
Gli iscritti all’Associazione sono di diritto Soci del C.A.I.
SCOPI E FUNZIONI
Art. 3 L’Associazione ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la
conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.
Nell’ambito degli scopi istituzionali del C.A.I., L’Associazione si propone nello specifico di:
- promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne Siciliane, la corretta fruizione delle loro
bellezze, la difesa del loro ambiente, con speciale riguardo alle montagne delle Madonie e delle aree protette in genere;
- diffondere la frequentazione della montagna e l’organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche,escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- l’indizione e la programmazione, in accordo con apposite scuole competenti in matera, o a
organizzare e gestire corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche,sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- promuovere, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, attività scientifiche, educative,culturali, didattiche, ambientali e di prevenzione per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano, nonché iniziative di attività sportive turistiche e del tempo libero e ogni altro genere di attività utile all’aggregazione dei soci;
- programmare e collaborare con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
6 organizzare e promuovere attività di protezione e di educazione ambientale, con particolare riguardoall’ambiente montano;
- promuovere ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano e alla
gestione di interventi di recupero ambientale
- la realizzazione, manutenzione, e gestione di rifugi e bivacchi
- il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- collaborare con gli organi dello Stato, centrali e periferici, e con gli Enti Locali nell’ambito delle attivitàdi protezione civile;
- prestare ogni collaborazione all’Ente Parco delle Madonie ,al Comune di Cefalu’ e/a tutti gli organismi pubblici e privati che svolgono attività attinenti le finalità del C.A.I.
- l’organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecnicheper la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche,
escursionistiche, sci escursionistiche, sci – alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo
giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al
recupero di vittime;
- a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio.
- di costituire una dotazione di materiale alpinistico relativo alle proprie attività;
- E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.
Art. 4 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente,salvo diverse disposizioni e/o convenzioni.
TITOLO II
SOCI
Art. 5 Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani.
Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.
Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall’Assemblea.
Art. 6 – Ammissione
- Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo
della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un
Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve
essere firmata anche da chi esercita la potestà.
L’iscrizione è personale e non trasmissibile.
Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide
sull’accettazione.
L’iscrizione a Socio ordinario, famigliare e giovane, decorre, a tutti gli effetti sociali ed assicurativi,
dalla data del riconoscimento della sua efficacia da parte della Segreteria Generale del CAI.
- Il socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il
Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all’atto dell’iscrizione; si obbliga inoltre ad
osservare le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’associazione e infine
esonera la Sezione da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in occasione delle attività e manifestazioni organizzate dalla Sezione.
- L’ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso, la
domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
Art. 7 – Quota associativa
Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;
- b) la quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo per la parte eccedente la misura minima fissata dall’assemblea dei Delegati
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni.
Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annualeentro il 31 marzo di ciascun anno Sociale.
Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.
Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.
Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo
pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.
Art. 8 – Durata
La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.
Il rapporto associativo è valido per la durata dell’anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto, o domandadi passaggio ad altra sezione o sottosezione.
Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.
Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.
Art. 9 – Diritti e Doveri del Socio
I diritti e i doveri del Socio sono stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI.
Tutti Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto tra l’altro:
- a) di partecipare alle assemblee sezionali con diritto di voto, se di età superiore ai 18 anni;
- b) di ricoprire cariche sociali se maggiorenni ed iscritti alla sezione da almeno due anni;
- c) di frequentare la Sede Sociale ed usare della biblioteca, dei materiali e delle attrezzature in dotazione alla Sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) di ricevere le pubblicazioni sociali;
- e) di partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dalla Sezione e dalla Sede Centrale;
- f) di usufruire dei rifugi del C.A.I. a condizioni preferenziali rispetto ai non Soci, come previsto dal citato Regolamento Generale.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento o
liquidazione.
Art. 10 – Dimissioni
Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere
presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato,senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.
Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.
Il trasferimento da una Sezione ad un’altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.
Art. 11 – Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.
Art. 12 – Sanzioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.
Art. 13 – Ricorsi
In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i
provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei
Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio
Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.
TITOLO III
ORGANI SEZIONALI
Art. 14 Sono organi della Sezione, i seguenti:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere
– il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 15 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e possono essere conferite solo ai soci maggiorenni che risultino iscritti da almeno due anni alla Sezione e che siano in regola con i pagamenti.Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.
CAPO I –
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 16 L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i soci; le sue
deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L’Assemblea:
adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all’Assemblea dei
Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e
familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per
corrispondenza; delibera in numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sull’entità della quota associativa per la parte eccedentela misura minima fissata dall’Assemblea dei Delegati
approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente;
delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
delibera lo scioglimento della Sezione stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal
Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei Soci, aventi diritto al voto.
Art. 17 – Convocazione
L’Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all’anno entro il termine perentorio del 31marzo per l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.
L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo ( o 2/3 del
consiglio direttivo ) lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR,del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno 2/3 dei Soci maggiorenni della Sezione.
Tale richiesta deve essere indirizzata per iscritto al Presidente della Sezione che ha l’obbligo di
convocare l’assemblea Generale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Presidente convoca l’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, mediante avviso che,deveessere esposto almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea, nella sede sociale, nella bacheca sezionale, sul sito internet e spedito a ciascun socio avente diritto al voto, per posta ordinaria,fax o posta elettronica.
Nell’avviso devono essere indicati: l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione.
Art. 18 – Partecipazione
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari
maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea; iminori di età possono assistere all’Assemblea.
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega;ogni Socio delegato può portare n. 2 deleghe.
Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un’ora
dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E’escluso il voto per corrispondenza.
Art. 19 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
Il presidente della Sezione assume provvisoriamente la presidenza dell’Assemblea per constatarne la legale costituzione e dichiararne l’apertura.
Subito dopo, l’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, due Scrutatori.
Spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all’Assemblea.
Art. 20 – Deliberazioni
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di manoo appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito.
Per la designazione e per l’elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.
Per la votazione, l’Assemblea istituisce un apposito seggio elettorale e determina la durata dell’apertura del seggio. Ogni elettore potrà votare un numero di consiglieri pari al numero dei componenti il consiglio direttivo.
Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.
La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 21 – Composizioni e funzioni
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si compone da un minimo di 5
ad un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea dei Soci tra i soci maggiorenni iscritti
al CAI sezione di Cefalù’ da almeno 2 anni.
Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salvo le limitazioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.
Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:
convoca l’Assemblea dei Soci;
dirige la Sezione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni;
propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione e prende tutte le
decisioni per realizzarli;redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci per cui è
responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
amministra il patrimonio della Sezione, anche per gli atti di straordinaria amministrazione, e
nomina all’uopo un tesoriere cancellato dall’assemblea dei Soci in data 14 marzo 2009
cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
determina la quota associativa e quella d’ammissione per la parte eccedente la misura minima
fissata dall’assemblea dei Delegati;
delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
delibera l’eventuale espulsione dei soci per morosità;cancellato e sostituito dall’assemblea
dei Soci in data 14 marzo 2009 con:
delibera la cessazione della qualita’ di socio per morosita’
delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi Soci;
predispone, nei casi in cui ne ravvisi l’utilità, particolari regolamenti interni;
delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole, per lo svolgimento di
determinate attività sociali, ne prepone gli incaricati, ne approva i regolamenti e i programmi e ne
coordina l’attività;cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale; proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.Il primo degli eletti del nuovo Consiglio Direttivo, convoca la sua prima riunione entro 15 giorni dal voto,e la presiede.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, a scrutinio segreto, fra i suoi componenti il
Presidente, il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti
anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno
diritto di voto.
Art. 22 – Durata e scioglimento
Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.
Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa
anzianità del sostituito.
Qualora vengano a mancare la metà più uno dei componenti originari , i restanti consiglieri
hanno l’obbligo di convocare l’assembla per l’elezione dei consiglieri mancanti entro trenta giorni.
I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei
successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 23 – Convocazione
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all’Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Gli ex Presidenti dell’Associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 24 – Modalità di convocazione – Deliberazioni
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni tre mesi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno sette giorni prima della riunione,
salvo i casi di urgenza , per posta elettronica o a mano.
Il consiglio Direttivo è convocato in seduta straordinaria dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta dialmeno 3 consiglieri. Qualora il presidente non provveda entro 10 giorni, è convocato dai 3 consiglieri richiedenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le decisioni urgenti possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo anche se manca il numero legale, a maggioranza di voti, purchè con almeno 3 voti, e devono essere ratificate nella successiva riunione valida.
All’insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.
CAPO III -PRESIDENTE
Art. 25 – Compiti e nomina del Presidente
Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:
sottoscrive la convocazione dell’assemblea dei Soci;
convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
firma i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo dopo che sono stati approvati;
firma con il tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento;
dirige l’assemblea dei Soci fino alla nomina del suo presidente;
presenta all’assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico
dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo
in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo,
che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato
esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni Sociali completi.
Il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, può essere rieletto una prima volta e lo può essere
ancora dopo almeno un anno di interruzione.
In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice-presidente e, in mancanza anche di questi,dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
CAPO IV – TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 26 – Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità,
conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al
Presidente.
Art. 27 – Compiti del Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione, partecipa di diritto, quale elemento coordinatore, alle riunioni delle commissioni e dei gruppi. Nell’espletamento delle sue funzioni può essere coadiuvato da uno o più vice-segretari scelti anche tra i soci e nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo in base alle disponibilità e competenze dei componenti, può affidare al Segretario anche la funzione di Tesoriere.
CAPO V –
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 28 – Composizione e durata
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione
finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E’ costituito da tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 anni,sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi,che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Assistono alle sedute dell’Assemblea dei Soci.
Il collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno due volte l’anno;
alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite dal Consiglio Direttivo.
E’ compito dei Revisori dei conti:
l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo della Sezione,
predisponendo apposita relazione da presentare all’assemblea dei Soci;
il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sotto-Sezione;
la convocazione dell’assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o
amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
CARICHE SOCIALI
Art. 29 – Condizioni di eleggibilità
Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:
anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi; non abbiano riportato
condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella
gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.
La gratuità della cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al Socio, al coniuge o
convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.
Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro
dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.
TITOLO V
COMMISSIONI E GRUPPI
Art. 30 – Commissioni, Gruppi e Scuole
Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.
Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività del gruppo stesso. E’ vietata la costituzione di gruppi di non Soci.
TITOLO VI
SOTTOSEZIONI
Art. 31 – Costituzione
Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’assemblea dei delegati del CAI. I Socidella Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione
TITOLO VII
PATRIMONIO
Art. 32 – Patrimonio
Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.
Le entrate Sociali
sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale e/o libretto di deposito bancario intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi digestione, fondi riserve.
TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE
Art. 33 – Esercizio Sociale
Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sotto-Sezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di una sotto-Sezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio,restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sotto-Sezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.
TITOLO IX
CONTROVERSIE
Art. 34 – Tentativo di conciliazione
La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello
regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo
giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.
Art. 35 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del
Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.
Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall’Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.
Il suddetto esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di CEFALU’
del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 26 gennaio 2008.
Modificato dall’assemblea dei Soci in data 14 marzo 2009